Il presente Regolamento
disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione,
di trasformazione, dell'ambiente fisico, di utilizzazione e di
sistemazione del suolo, e del sottosuolo e i relativi controlli
sull'esecuzione e la destinazione d'uso.
Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, D.P.R.
380/2001, contiene la disciplina delle modalità costruttive,
con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-
estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia,
sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria
del Comune, in precedenza emanati.
Le tavole e i grafici e le norme urbanistico-edlizie del Piano
Regolatore Generale, dei piani particolareggiati e dei piani urbanistici
in genere, si intendono formare parte ed integrazione del presente
Regolamento.
A tali norme e indicazioni è obbligatorio fare riferimento
ed è obbligatoria la loro osservanza, nel caso di esecuzione
di qualunque opera edilizia o di carattere urbanistico.
Il presente Regolamento Edilizio recepisce totalmente le nuove
disposizioni legislative contenute nel D.P.R. 380/2001, il cui
articolato normativo viene in parte riportato agli articoli seguenti,
con gli adattamenti territoriali necessari e inerenti alla normativa
ritenuta significativa e di utilità pratica nella gestione
delle pratiche edilizie.
Per le parti non riportate è peraltro implicito che il
riferimento di legge primario è il citato D.P.R. 380/2001,
oltre alle altre legislazioni di settore vigenti al momento della
applicazione.
Il testo unico ex D.P.R. 380/2001 contiene i principi fondamentali
e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività
edilizia.
Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali
e ambientali contenute nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia.
Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli
24 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
Si richiama quanto esposto all'art. 5 del citato D.P.R., circa
l'istituzione dell'Ufficio denominato Sportello Unico per l'Edilizia,
nelle forme e nelle modalità che il Comune riterrà
adeguate a curare i rapporti tra privato, amministrazione ed eventuali
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine agli interventi
edilizi oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attività.
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